Derivati: per la validità del contratto l’intermediario deve comunicare al cliente il valore del Mark to Market
Con una recente pronuncia in data 9 novembre 2018, il Tribunale di Verona ha stabilito che grava sull’intermediario l’onere di comunicare al cliente il valore del c.d. Mark to market di un derivato , così da fornirgli un’informazione tale da consentirgli di avere contezza (quantomeno potenziale) del possibile andamento e, dunque, del possibile guadagno o perdita che può derivare dall’operazione in derivati nel caso di sua estinzione anticipata.
Come noto, secondo la Cassazione Civile “il Mark to market è un’espressione che designa — in larga approssimazione — un metodo di valutazione delle attività finanziarie, che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante il ricorso a indici d’aggiornamento monetario. Esso consiste nell’attribuire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della sua scadenza naturale. Il mark to market è detto anche costo di sostituzione, perché corrisponde al prezzo, dettato dal mercato in un dato momento storico, che i terzi sarebbero disposti a sostenere per subentrare nel contratto stesso (Sentenza 9644/2016)“.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza citata, ha ritenuto indispensabile la comunicazione del valore del Mark to market quale elemento per contribuire all’assunzione di un adeguato consenso informato da parte del cliente, prevedendo per la violazione di tale obbligo – ritenuto un inadempimento di non scarsa importanza – la misura della risoluzione del contratto, con conseguente obbligo dell’intermediario di restituire al cliente tutte le somme da esso ricevute in conseguenza dell’operazione in derivati (e, dunque, tutte le somme ad esso addebitate durante il relativo rapporto finanziario).