Mutui – Se l’ISC applicato è superiore a quello pubblicizzato il relativo mutuo è nullo ex art. 117 TUB

Il Tribunale di Udine, con una sentenza emessa in data 5 luglio 2018, ha accolto e fatto proprio il principio secondo cui, nell’ambito di un rapporto di mutuo, l’indicazione da parte di un istituto di credito di un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) errato – e nella specie inferiore a quello effettivamente praticato al cliente con il finanziamento erogato – comporta la nullità del contratto di mutuo, in virtù del disposto dell’art. 117, comma 6, TUB.